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I 7 vizi dell'autotutela obbligatoria.

Il d.lgs. 2019/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 03/01/2023, inserisce nello statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2020) l’autotutela obbligatoria con l’introduzione del comma 10 quater. Per la prima volta nell’istituto dell’autotutela viene espressa l’obbligatorietà per l’ente impositore ad annullare o rinunciare all’imposizione se l’illegittimità è manifesta senza necessità di istanza di parte.

Gli errori o vizi su cui vige l’obbligo sono i seguenti:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Non vi è obbligo in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. In questi casi, se si ravvisasse la necessità di procedere all’annullamento, si potrà procedere tramite l’autotutela facoltativa.