Ha diritto al premio di 100 euro anche chi si è assentato per protezione civile
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un dipendente comunale in merito all’applicazione del premio, pari a 100 euro, previsto dall’art. 63 comma 1 DL 34/2020 per i soggetti che hanno lavorato (quindi non sono stati assenti dal lavoro) nel mese di marzo 2020. Il soggetto in questione ha rappresentato di aver effettuato delle attività di protezione civile, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in alcune giornate del mese di marzo 2020. Il Contribuente, essendo stato esposto, in conseguenza degli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico come se si fosse recato presso la propria sede lavorativa, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del premio, pari a 100 euro, di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L’Agenzia delle Entrate, con parere 302/2020, ha ritenuto che, per la finalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto l'Istante non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Ne consegue che l'Istante potrà accedere all'incentivo economico previsto dall'articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile.