Gruppi consiliari: limiti alla costituzione di gruppi unipersonali

Nel parere n. 21062/2026, pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stato evidenziato che la costituzione di un gruppo consiliare composto da un solo consigliere è possibile soltanto nei casi espressamente previsti dallo statuto o dal regolamento del singolo ente.

Il parere ricorda che la disciplina dei gruppi consiliari è demandata all’autonomia organizzativa degli enti locali e che, nel caso esaminato, il regolamento comunale consentiva la formazione di gruppi monopersonali solo in specifiche ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie oggetto di richiesta.

Pertanto, al di fuori dei casi espressamente codificati dal regolamento del consiglio comunale, non è possibile procedere alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare unipersonale. Eventuali ampliamenti delle ipotesi ammesse possono essere previsti esclusivamente attraverso le fonti normative interne dell’ente.