← Indietro

Graduatoria progressioni economiche, non si può escludere l'idoneo in pensione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27448 del 27 ottobre 2024 ha affermato che anche il lavorator entrato in quiescenza ha diritto a partecipare alle progressioni economiche, posta la loro funziona premiale e retroattiva. Nella fattispecie di causa, il dipendente appellante era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata.

Le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

I passaggi economici all'interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell'esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).

Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.

Il criterio affermato dalla Corte territoriale secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l'evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1 gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l'unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.

La retroattività dell'avanzamento economico non può che essere letta, perciò, in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l'intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.

Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione - con la stipula del contratto integrativo - e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell'attività amministrativa l'ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.