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"Global service" ed IVA: distinzione tra "global" e servizio aggregato

L'aliquota IVA al 4% (ora 5) si applica alle prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative e loro consorzi a favore degli assistiti o in esecuzione di convenzioni e non a quelle considerate di “supporto”, come i servizi di guardaroba, lavanderia, trasporti, centralino e portineria, anche se erogati contestualmente, dovendo sussistere specifici requisiti. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza 763/14/2024 del 2 settembre 2024 in riforma del primo grado che aveva, viceversa, ritenuto sussistente l'aliquota agevolata.

Sul tema, riferito al 2012, va rilevato che si sono susseguite ulteriori Risposte dell'Agenzia entrate che hanno, viceversa, evidenziato l'applicabilità dell'IVA agevolata (ovvero dell'esenzione) al global service relativo alla gestione unitaria delle case di riposo. Tuttavia, nel caso specie, come evidenzia il quotidiano dell'Agenzia delle entrate "FiscoOggi", le assunzioni della prima sentenza erano errate. La contestazione sull'aliquota agevolata non era rivolta ad una società che eroga servizi socio sanitari all'utenza, bensì ad una società che erogava servizi di supporto alla struttura. Vi era quindi un primo ciclo di fatturazione dalla cooperativa e dalle altre società verso le Rsa ed un secondo ciclo di fatturazione dalle Rsa verso i clienti/pazienti. In quest'ultimo caso, considerato che il servizio fornito era totale, anche il corrispettivo era omnicomprensivo. Era quindi il soggetto che rendeva il servizio all'utente finale (in esenzione IVA) che aggrevava le prestazioni dalla società e dagli altri operatori economici, senza che fosse stato stipulato alcun contratto di servizi integrato.

La sentenza afferma quindi che, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie, per l'applicazione dell'aliquota ridotta “il ricevente la prestazione dev’essere la persona fisica” mentre “a favore degli enti gestori erano le prestazioni di manutentore, autista, cuoco e aiuto cuoco, coordinamento e amministrazione, che non possono definirsi accessorie a prestazioni sociosanitarie. Non è infatti sostenibile che qualunque prestazione fornita al gestore di una Rsa sarebbe accessoria alle prestazioni sociosanitarie da questi rese ai suoi ospiti” e che “il legislatore europeo […] ha riguardo al beneficiario della prestazione, che dev’essere il cittadino consumatore finale, e non altro operatore economico che si serva delle prestazioni ricevute per organizzarle e combinarle con altri fattori aziendali, onde fornire prestazioni sociosanitarie nell’ambito della gestione di una RSA o Casa di riposo”.

Tali affermazioni conservano la loro validità, in specie se riferite alle prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 10 n. 27-ter del DPR 633/1972. Va però evidenziato che nel diverso caso di gestione globale di casa di riposo o RSA, la Risposta n. 221/2019 ha ribadito la correttezza dell'aliquota al 5% delle fatture emesse nei confronti di un Comune per la gestione. Deve però trattarsi, appunto, di una gestione "globale". Quella parziale (quindi con erogazione di servizi separati) resta assoggettata alla disciplina delle singole prestazioni rese (Risposta n. 240/2020).