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Gli oneri motivazionali rilevano anche per l’acquisizione di partecipazione indiretta

Nella deliberazione n. 60/2024/PASP, la Corte dei Conti Toscana ha evidenziato come è “configurabile l’ipotesi in cui un ente pubblico, esaminata l’operazione societaria che intende realizzare, alla luce del quadro normativo di riferimento e dell’interpretazione giurisprudenziale, pervenga alla conclusione che il relativo atto deliberativo fuoriesca dal rigoroso regime di motivazione analitica e di assoggettamento al controllo ex art. 5 T.U.S.P. e decida coerentemente”. Tuttavia tale decisione deve essere necessariamente “accompagnata dallo svolgimento di un’istruttoria adeguatamente approfondita, preliminare al momento della decisione finale; ciò può passare, soprattutto in settori caratterizzati da elevato tecnicismo, anche attraverso il ricorso, nel rispetto dei presupposti di legge, a consulenze esterne, i cui esiti, se ripresi a supporto del corredo motivazionale dell’atto deliberativo consiliare, devono ritenersi condivisi dall’Ente stesso. Decisioni di questo tenore, peraltro, assumo particolare pregnanza, attese le rilevanti conseguenze che il T.U.S.P. fa scaturire, in termini di validità ed efficacia degli atti societari a valle, da eventuali vizi degli atti amministrativi deliberativi a monte, discostantisi dal regime di motivazione aggravata previsto dal legislatore, proprio in ragione dei primari interessi sottesi alle operazioni societarie in discorso”

Nel caso di specie, secondo l’Ente istante la “sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante conferimento di partecipazioni da parte di una società controllata non comporterebbe l’acquisto di una “nuova” partecipazione per il Comune, lasciando sostanzialmente immutato l’assetto delle partecipazioni sociali detenute e dei relativi servizi e attività”. Tuttavia dalle verifiche della Corte emerge come l’Amministrazione non detenga alcuna partecipazione nella società conferita e dunque costituisca un “soggetto terzo rispetto a tale organismo”; in tal senso, in esito alla procedura prospettata, l’Amministrazione “verrà ad acquisire una partecipazione indiretta ex art. 2, lett. g), T.U.S.P nella società … entrando, in tal modo, in contatto per la prima volta con una società che, sebbene già esistente, risultava estranea al perimetro dell’Ente comunale”. Alla luce di tali considerazioni, secondo i Magistrati “non possono trovare accoglimento le affermazioni rese dal Comune in merito all’asserita invarianza del proprio portfolio societario in esito all’operazione di aumento di capitale all’esame. Il perfezionamento di quest’ultima, infatti, imporrà al Comune … di rilevare, per la prima volta, nella ricognizione degli organismi societari ex art. 20 T.U.S.P. la partecipazione indiretta acquisita”.

In tal senso la Corte ha infatti preliminarmente ricordato che “l’art. 5, comma 3, T.U.S.P. va interpretato nel senso di ritenere che il relativo perimetro applicativo sia limitato ai due momenti tipici (la costituzione o l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria – sia essa nuova o già esistente – assumendone la qualifica di socio, eventualmente anche in forma indiretta, attraverso l’intermediazione di altra società o organismo soggetto a controllo della medesima amministrazione.”

Si segnala altresì come, nel medesimo parere i Magistrati abbiano anche sottolineato l’importanza di calare l’onere motivazionale sotteso alla scelta partecipativa sulla specifica operazione societaria oggetto di deliberazione. Le argomentazioni impiegate a corredo della motivazione non devono limitarsi ad evidenziare potenzialità comuni a qualsivoglia modello di gestione aggregata dei servizi, ma devono fornire evidenza a supporto delle affermazioni rese, calandole puntualmente sull’iniziativa prospettata, con un adeguato grado di analiticità ed un confronto, anche economico, con le alternative gestionali perseguibili.