Gli oneri di urbanizzazione non si accertano per cassa
La Corte conti Puglia, con delibera n. 9/2023 è intervenuta, tra l’altro, in materia di contabilizzazione oneri di urbanizzazione, contestando il comportamento dell’ente che è solito procedere agli accertamenti del titolo IV (oneri di urbanizzazione etc.) sulla base delle riscossioni effettuate.
La Sezione rileva che, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per le Marche, nella delib. n. 24/2022/PRSP, il § 3.11 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 stabilisce che l’obbligazione per i permessi di costruire è “articolata in due quote”:
- la prima (“oneri di urbanizzazione”) è “immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fideiussione)”;
- la seconda (“costo di costruzione”) è “esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera”.
Pertanto, “la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso”, mentre “la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota” (§ 3.11 cit.). Ciò sta a significare che anche i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di “crediti assistiti da fideiussione” (§ 3.3 dell’All. 4/2 cit.).
Giova sottolineare anche il punto 3.7.1 del Principio contabile 4.2 in base al quale “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione di accertamento e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate”.
La Sezione raccomanda di attenersi al rispetto dei principi contabili evidenziati.