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Gli enti locali possono usare il portale per il reclutamento

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha pubblicato il Regolamento per l’utilizzo anche da parte degli enti locali del portale per il reclutamento di personale In.PA

Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali ricorrono all’utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.

Le istruzioni operative per l’accesso al Portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022.

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.


Gli enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:

a) pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;

b) ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);

c) producono report e analisi statistiche;

d) acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui alla lettera a);

e) pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui alla lettera a);

f) ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, previa procedura selettiva. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

h) effettuano comunicazioni agli utenti.