Gli enti locali possono (non devono) avvalersi dell'Avvocatura dello Stato
La Corte dei Conti, Prima sezione giurisdizionale centrale d’Appello, con sentenza n. 257 del 24 dicembre 2024 ha spiegato che gli enti locali possono avvalersi dei servizi dell’Avvocatura dello Stato (sostanzialmente gratuita) senza tuttavia esserne obbligati.
I magistrati rilevano che a seguito delle disposizioni del Dlgs n. 116/2004, il legislatore ha definito una disciplina unitaria per Regione, Province ed Enti locali, prevedendo nel contempo che “La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato”.
La norma, dunque, nel testo vigente ratione temporis, più non prevede un’attribuzione diretta di competenza all’avvocatura dello Stato e nel contempo impiega il verbo servile “possono” ed evoca l’istituto dell’”avvalimento” di uffici di altri enti, ovvero dell’avvocatura dello Stato (cfr. art. 118, comma 3, della Costituzione, nell’originaria formulazione).
Peraltro, detto profilo valutativo degli enti è stato ulteriormente valorizzato nel testo attualmente vigente dell’art. 41 del DPR n. 49/1973 (come modificato dal d. lgs n. 64/2023 (inapplicabile ratione temporis al caso di specie), in cui si sottolinea la “natura fiduciaria” dell’incarico e si ribadisce la possibilità di avvalersi (“possono avvalersi”) del patrocinio legale (in successione) “dell’Avvocatura dello Stato, dell’avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione”, previ eventuali protocolli d’intesa
Pertanto, ritiene il Collegio che, sul terreno testuale e storico evolutivo, il testo dell’articolo 41 del richiamato DPR (per come modificato dal decreto legislativo n. 116/2004) riconoscesse ai comuni la possibilità di avvalersi (la sentenza di prime cure parla di “norma facoltizzante”) del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza tuttavia renderlo testualmente obbligatorio.