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Gli effetti dell'iscrizione al catasto sull'IMU

In tema di ICI/IMU, l’iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta, a prescindere dall’ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12221/2022 che ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2011.

Nel caso di specie, il contribuente denunciava la nullità della sentenza della CTR Lazio per violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto il momento a partire dal quale è dovuta l’ICI è rappresentato soltanto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di un immobile ovvero della data di sua utilizzazione

Tuttavia, secondo la Corte, il motivo di impugnazione era infondato e infatti la CTR si era correttamente conformata ai seguenti principi “l'iscrizione al catasto realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare il bene all'imposta (cfr. Cass. n. 20319 del 2017, in motivazione, con riferimento ad Ici ed Imu; Cass. n. 8781 del 2015; Cass. n. 3436 del 2019; Cass. n. 11646 del 2019)» (Cass. n. 39574 del 2021); presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità (Cass. n. 11646 del 2019)”.

Inoltre, “l'iscrizione di un'unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass. n. 8781 del 2015)”.

Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso del contribuente.