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Gli effetti della cancellazione dall’albo degli operatori economici

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7468/2024 ha ribadito che il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli operatori economici “impone necessariamente una rinnovata valutazione discrezionale del committente, e quindi la necessità di una adeguata istruttoria in contraddittorio con l’operatore economico, nell’ambito del quale egli avrebbe potuto fornire chiarimenti e prove circa la propria idoneità a concorrere in pubbliche procedure di gara”.

Il Consiglio ha poi osservato che il giudice di prime cure ha rispettato nella propria decisione i suddetti principi avendo rilevato che “viene qui in considerazione non già la preclusa partecipazione ad una singola vicenda relativa alla scelta del privato contraente: quanto, piuttosto, una determinazione che, mercè il depennamento dagli elenchi onde trattasi, viene a dispiegare valenza inibitoria, quanto alle potenzialità negoziali di privati operatori economici nei confronti di …omissis…, per un arco temporale avente significativa dimensione (dodici mesi)”.

Il Collegio ha poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, per costante giurisprudenza relativa all’interpretazione della disciplina “di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del Codice […] l’esclusione conseguente alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore, dovuta alla commissione di gravi illeciti professionali, è una sanzione la cui operatività, lungi dall’essere rimessa a rigidi automatismi, è piuttosto legata alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, la quale è tenuta a motivare sulla ritenuta idoneità dell’evento risolutorio a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore”, pertanto, “all’Ente committente è rimesso infatti un potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico ai fini della esclusione da future commesse, ma rispetto a tale valutazione devono essere consentite a quest’ultimo le garanzie partecipative, e quindi permesso di provare il perdurare del rapporto di fiducia riguardante anche le future procedure”.

Il Consiglio ha, pertanto, concluso che la revoca dei provvedimenti di qualificazione e cancellazione dall’iscrizione dall’Albo degli operatori economici, riguardante una serie di categorie merceologiche, nel caso esaminato poteva essere disposta, in disparte la valutazione della gravità della vicenda risolutoria presupposta, previa idonea istruttoria e rispetto delle garanzie partecipative del destinatario”.