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Gli aumenti TARI devono essere adeguatamente motivati

Il TAR Puglia con Sentenza N. 00913/2020 REG.PROV.COLL pubblicata il 11/08/2020 ha disposto la necessità di motivazione in caso di aumento delle tariffe TARI.

In particolare, nel ricorso in oggetto i magistrati amministrativi hanno ritenuto illegittima la delibera comunale di approvazione TARI e relativo piano finanziario, per le seguenti motivazioni:

- a) non rispetta, come denunciato nel secondo motivo di ricorso, il dettato di cui all’art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 158/1999, secondo cui “2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”;

- b) infatti, il piano economico finanziario allegato alla deliberazione comunale non dà conto dei suddetti elementi, riducendosi a una elencazione di cifre;

- c) né il fatto che il Comune partecipi a un modello di gestione dei rifiuti accentrata esime l’ente civico dal dare conto delle ragioni in virtù delle quali si determinano le tariffe TARI, posto che, diversamente opinando, non si spiegherebbe su quali basi viene esercitato il potere del Comune di determinare le tariffe;

- d) inoltre, se è vero che i coefficienti decisi dal Comune con riferimento alle case di cura rappresentano un aumento del 50% rispetto ai massimi consentiti dalle tabelle 3B e 4B di cui al D.P.R. n. 158/1999, è altrettanto vero che, trattandosi di una deroga alla regola generale (consentita dall’art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013), questa avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, ma ciò non risulta affatto dagli atti impugnati.