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Gli arretrati CCNL per il Segretario comunale

Nel cedolino stipendi di agosto 2024 occorre inserire gli aumenti contrattuali dei Segretari comunali e provinciali, come da CCNL 2019-2021.

Il CCNL dirigenti e segretari del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 16 luglio 2024, dispone:


all’art. 2, comma 2, che: “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”;


all’art. 2, comma 3, che: “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”;


all’art. 57:

1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all’art. 106 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 sono incrementati con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella:

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

(Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità)

FASCIA A: dal 01.01.2019 = € 80,00 rideterminato dal 01.01.2020 = 124,00 rideterminato dal 01.01.2021 = € 135,00

FASCIA B: dal 01.01.2019 = € 80,00 rideterminato dal 01.01.2020 = 124,00 rideterminato dal 01.01.2021 = € 135,00

FASCIA C: dal 01.01.2019 = € 64,00 rideterminato dal 01.01.2020 = 99.00 rideterminato dal 01.01.2021 = € 108,00

2.Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

3.A seguito dell’applicazione del comma 1, i nuovi stipendi tabellari annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità dei segretari collocati nelle fasce A, B e C sono, pertanto, rideterminati con le decorrenze e nelle misure indicate, rispettivamente, nella seguente tabella:

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

(Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità)

FASCIA A: dal 01.01.2019 = € 46.300,77 rideterminato dal 01.01.2020 = € 46.872,77 rideterminato dal 01.01.2021 = € 47.015,77

FASCIA B: dal 01.01.2019 = € 46.300,77 rideterminato dal 01.01.2020 = € 46.872,77 rideterminato dal 01.01.2021 = € 47.015,77

FASCIA C: dal 01.01.2019 = € 37.040,59 rideterminato dal 01.01.2020 = € 37.495,59 rideterminato dal 01.01.2021 = € 37.612,59


All’art. 58:

“1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art. 107, comma 1 del CCNL del 17.12.2020 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella:

Nuova retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2021

(Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità)

Fascia A

1) incarichi in enti metropolitani € 43.054,00

2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali € 35.590,00

3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti € 23.518,00

Fascia B

1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti € 16.806,00

2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti € 8.646,00

Fascia C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti € 8.140,00


All’art. 59:

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 57 (Incrementi tabellari) ed all’art. 58, (Incrementi posizione) comma 1 hanno effetto integralmente, in base alle norme di legge vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.”


All’art. 60:

La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro nuovi valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità.