Gli affidamenti dei servizi pubblici locali devono essere fatti da soggetti qualificati
La delibera ANAC n. 9/2024 tocca un argomento di estrema importanza che non puo’ essere circoscritto al caso trattato ovvero al partenariato pubblico privato. Gli affidamenti dei servizi pubblici locali devono essere fatti da soggetti qualificati e lo stesso soggetto qualificato non puo’ gestirli.
La normativa vigente (Dlgs 201/2022 e Dlgs 36/2023) rileva ANAC chiarisce che il procedimento teso all’affidamento di un contratto di PPP deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 62, comma 18 e 63, nonché dell’Allegato II.4 del Codice, i quali richiedono un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali (nel senso indicato nella Relazione Illustrativa del Codice sopra richiamata) senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione, nel senso indicato nell’istanza di parere.
La necessità che gli enti concedenti siano dotati di specifica qualificazione per l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato emerge peraltro anche dal “Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”, adottato dall’Autorità con delibera n. 266/2023, il quale prevede per tali tipologie di contratto: (i) una specifica indicazione, nell’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. 36/2023, del possesso dei requisiti per appalti di partenariato pubblico privato (art. 3), (ii) la presentazione della domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza, con indicazione, tra l’altro, dell’oggetto dell’affidamento riferito all’appalto o al “partenariato pubblico privato” (art. 6), (iii) l’individuazione della stazione appaltante/centrale di committenza qualificata, (tra l’altro) sulla base del settore di qualificazione riferito al partenariato pubblico privato (art. 8, comma 2, lett. a).
Consegue da quanto sopra che «gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello L3 o SF3, non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di PPP e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata ai sensi dell’art. 62, comma 6, d.lgs. 36/2023» (parere MIT n. 2114/2023).
In caso di risposta negativa da parte del soggetto qualificato interpellato, «la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo» (art. 62, co.10, d.lgs. 36/2023).