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Gli affidamenti a società in house non vanno nella programmazione triennale di lavoro e beni - servizi

Gli affidamenti alle Società in House di cui all’articolo 7 comma 2 del D.Lgs.36/2023, ai sensi delle rientrano tra i contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, come risulta dal richiamo delle stesse nell’art.2 comma 1 lett.m) dell’allegato I.1.

Gli interventi e acquisti oggetto di tali affidamenti non devono essere inseriti nei programmi triennali da parte della stazione appaltante. Sarà la Società in House, nel proprio programma, nel caso in cui questa preveda una procedura di appalto o concessione per la realizzazione dell’intervento o per l’acquisizione del bene o servizio, ad indicare l’intervento o l’acquisizione del bene o servizio nei programmi triennali ed elenco annuale.

La norma dispone: sono «contratti esclusi», i contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice.