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Giudizio tributario - notifica e deposito atti in modalità telematica

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 2492, del 27 marzo 2024, ha affermato che salvo autorizzazione presidenziale - tuttavia limitata al solo deposito dell'atto! - , è sempre necessario il rispetto delle modalità telematiche per il deposito e la notificazione degli atti processuali, essendo tale modalità non un mero requisito di forma, bensì una condizione di esistenza della notificazione e del deposito dell'atto.

La corte si è così espressa: "le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione, di cui all'art. 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992 , norma vigente per i processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019. Soltanto in casi eccezionali il Presidente (della Corte, della Sezione o del Collegio, a seconda dei casi) può autorizzare il deposito (ma non la notificazione) con modalità diverse da quelle telematiche. Tra l'altro, l'articolo 9 Dm n. 163/2013 - richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3 - stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec (cfr articolo 1, lettera i), stesso Dm), mentre il deposito, presso la segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit (cfr art. 1, lettera g), stesso Dm)".