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Giudizio tributario - l'ente creditore è sempre litisconsorte necessario?

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione 2, con sentenza n. 1027, del 8 aprile 2024, ha precisato che nei giudizi in cui è parte il concessionario del servizio di riscossione, l’ente creditore non è mai litisconsorte necessario, neppure ove l’oggetto del giudizio riguardi l’esistenza o la fondatezza del credito controverso.

L’ente potrà partecipare al giudizio, solo su chiamata dell’Agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice in osservanza dell’art. 106 c.p.c.

Sul punto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha richiamato la decisione della Cassazione - sentenza n. 29798 del 18 novembre 2019 - , che aveva già chiarito:

"" Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. In tal senso è dirimente quanto previsto dall' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 , a mente del quale "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".

Dunque la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all' art. 106 cod. proc. civ. , secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. Pertanto, la chiamata dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione."".

Per queste ragioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha affermato: “Nella fattispecie, quindi, relativamente alle domande che involgevano il merito della pretesa creditrice, su tempestiva iniziativa dell'agente della riscossione e previa autorizzazione del giudice, l'ente impositore poteva essere chiamato a partecipare al giudizio”.