Giudizio tributario - Il giudicato esterno riguardante il condebitore
L’art. 2909 c.c. stabilisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, tuttavia, l’art. 1306, comma 2, c.c. prevede che: “Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.”. Segnatamente, tale disposizione permette, tra l’altro, al debitore in solido che non abbia partecipato al processo, di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore stesso e un condebitore, a meno che la stessa sia fondata su ragioni personali al condebitore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione tale principio si applica anche nel giudizio tributario, tuttavia a determinate e precise condizioni.
Con la Sentenza n. 29707, del 26 ottobre scorso, la Cassazione ha, infatti, ribadito che: “La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 26008/2013 ed innumerevoli altre) ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. nel giudizio tributario, facendo prevalere l’effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, alle seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale (tra molte, Cass. n. 18154 del 05/07/2019).”.