Giudizio Tributario: gli atti meramente confermativi e gli atti di conferma
La V Sezione della Cassazione, con la Sentenza n. 22453 del 18 luglio 2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “<<Nel giudizio tributario, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento di diniego, ma pervenga ad una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un'autonoma rivalutazione dell'istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione >>”.
Con la decisione richiamata, la Corte ha colto l’occasione per chiarire la differenza tra atto meramente confermativo, il quale ricorre quando non vi sia stata alcuna istruttoria prima della sua emanazione e l’atto di conferma, che invece ricorre ove siano stati svolti - prima della sua adozione - un accurato riesame degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi sia di fatto che di diritto, i quali caratterizzano la fattispecie considerata. Come ha precisato la Cassazione, solo il secondo atto può essere autonomamente impugnato.