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Giudizio di conto, precisazioni Corte Conti

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale della Calabria, con sentenza n. 134/2022, e con sentenza n. 133/2022, ha espresso nuove massime in materia di giudizio di conto. In particolare, nella sentenza n. 134/2022:

Giudizio di conto – conto giudiziale depositato – ha rilevanza giuridica – conto trasmesso in istruttoria - formato cartaceo – non ha rilevanza giuridica. In caso di difformità tra il conto inviato, in corso di istruttoria, in forma cartacea e quello regolarmente depositato, munito di attestazione di parifica, soltanto il secondo ha rilevanza giuridica.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – assolvimento onere della prova - trasmissione della documentazione giustificativa necessaria a dimostrare la correttezza della sua gestione a disposizione della Corte dei conti dell’Amministrazione - totale assenza di documentazione giustificativa – discarico – non provato. Art. 140, comma 5, c.g.c. In materia di giudizio di conto, la trasmissione della documentazione giustificativa è strettamente connessa all’assolvimento dell’onere della prova in capo all’agente contabile, il quale deve diligentemente essere nelle condizioni di mettere a disposizione della Corte dei conti (oltre che dell’Amministrazione) la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della sua gestione (art. 140, comma 5, cgc). La totale assenza di documentazione giustificativa del conto non consente di provare la somma a discarico.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – onere della prova – corretta gestione – documentazione giustificativa – smarrita, distrutta, illecitamente sottratta – principio generale della possibilità di ricostituzione (duplicazione) della documentazione contabile – in base alla disciplina generale della contabilità di Stato – sussiste – responsabilità ex recepto – perdita incolpevole del documento – non esonera dall’onere della prova l’agente contabile – autorizza al ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti. artt. 472, 474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924. artt. 2220 e 2724, comma 3 cod. civ.

In forza del principio generale della possibilità di ricostituzione (duplicazione) della documentazione contabile smarrita, distrutta ovvero illecitamente sottratta, desumibile dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (artt. 472, 474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924), e in forza dei principi civilistici relativi alla responsabilità ex recepto dell’agente contabile (artt. 2220 e 2724, comma 3 cod. civ.), fermo l’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile obbligatoria, la perdita incolpevole del documento da parte dell’agente contabile non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – economo – spesa – prevista dal Regolamento – per sussidi e contributi assistenziali – mancanza del provvedimento amministrativo ex art. 12 l. n. 241 /1990 – mancata evidenza del rispetto dei criteri predeterminati dall’Ente – illegittimità – sussiste – predeterminazione dei criteri per l’erogazione di sussidi e contributi assistenziali – giustifica una istruttoria semplificata – non giustifica l’assenza di istruttoria. Art. 12 l. n. 241/1990. L’erogazione di sussidi e contributi assistenziali, pur prevista dal Regolamento economale (con possibilità di prescindere da qualsivoglia istruttoria), deve rispettare la fonte di rango legislativo (art. 12 Legge n. 241/1990) che necessariamente postula l’adozione di un provvedimento amministrativo che dia evidenza del rispetto dei criteri predeterminati dall’ente. La predeterminazione di criteri, richiesta dalla generale disciplina del procedimento amministrativo, giustifica una semplificazione d’istruttoria, ma certamente non consente di prescindere del tutto dal provvedimento che eroga il vantaggio.



In particolare, nella sentenza n. 133/2022:

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – tesoriere – coincidenza delle risultanze con il rendiconto finanziario dell’ente – discordanza – verifica - errore di contabilizzazione – dell’Ente - non rileva – del Tesoriere – irregolarità del conto. La necessaria coincidenza tra le risultanze del conto giudiziale del tesoriere e il rendiconto finanziario dell’Ente impone di verificare se le discordanze tra di loro siano significative di errori di contabilizzazione da parte dell’Ente o del Tesoriere, giacché nel secondo caso il conto giudiziale sarebbe irregolare.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – tesoriere – principi contabili applicati - pagamenti in assenza di mandato dell’ente – non regolarizzati entro la fine dell’anno – devono essere regolarizzati l’anno successivo con appositi mandati – imputati al bilancio dell’anno precedente – in cui il pagamento è stato effettuato – al fine della coincidenza dei risultati di cassa del rendiconto amministrativo dell’ente e dei risultati di cassa del conto giudiziale del tesoriere – in mancanza - falsa rappresentazione della realtà contabile - violazione del principio di veridicità del bilancio. Allegato 4/2, punto 4.1, D. Lgs. n. 118/2011. In base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 4.1 (allegato introdotto dall’allegato A/2 del D.Lgs. n. 126/2014) – qualora nel corso di un esercizio siano stati effettuati pagamenti in assenza di un mandato dell’Ente (nella fattispecie, per ordine di assegnazione di somme pignorate emesso dal giudice ordinario) ma non siano stati regolarizzati entro la fine dell’anno, tali pagamenti debbono essere regolarizzati l’anno successivo con appositi mandati, che tuttavia non possono essere imputati ai capitoli di bilancio dell’esercizio successivo, né a quelli di competenza, né a quelli dei residui (perché il pagamento è già avvenuto nell’esercizio precedente); l’Ente è tenuto, prima dell’approvazione del rendiconto, a regolarizzare i pagamenti con mandati che vanno imputati al bilancio dell’anno precedente (in cui il pagamento è stato effettuato), in modo che i risultati di cassa del rendiconto amministrativo dell’ente (fondo contabile o di diritto) ed i risultati di cassa del conto giudiziale del tesoriere (fondo di cassa o di fatto) coincidano, pena una falsa rappresentazione della realtà contabile e la violazione del principio di veridicità del bilancio (cfr. punto 4.1).

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – tesoriere – modello rendiconto – quadro riassuntivo – riga apposita per importo dei pagamenti effettuati per azioni esecutive per pagamenti effettuati nel corso dell’anno. Allegato n. 17/3, D. Lgs. n. 118/2011. Il quadro riassuntivo del modello di rendiconto del Tesoriere (Allegato n. 17/3 al D.Lgs. 118/2011), nel prevedere un’apposita riga per l’importo dei pagamenti effettuati per azioni esecutive (da detrarre dalle altre entrate e uscite per ottenere il saldo finale), evidentemente si riferisce ai pagamenti effettuati nel corso dell’anno, non dell’anno precedente: altrimenti si arriverebbe ad una non veritiera indicazione della cassa, in violazione del principio di competenza.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – tesoriere – squilibrio di bilancio tra accertamenti e stanziamenti definitivi in termini di competenza non rileva. Non rileva ai fini dell’esame del conto giudiziale del Tesoriere, ma solo del rendiconto finanziario dell’ente, un eventuale squilibrio di bilancio (tra accertamenti e stanziamenti definitivi in termini di competenza), in relazione al quale, peraltro, il Servizio Finanziario dell’Ente ha fornito giustificazioni, che comunque non possono essere esaminate in sede di giudizi di conto.

Giudizio di conto – conto giudiziale – agente contabile – tesoriere – verifica – esame delle voci di entrata e di uscita – esame delle reversali degli incassi – esame dei titoli di spesa giustificativi dei pagamenti – esame dei mandati di pagamento dell’Ente e gli altri titoli di spesa non emessi dall’Ente ma eccezionalmente legittimanti il pagamento. La verifica della correttezza del conto giudiziale del Tesoriere (ed il discarico dell’agente contabile) presuppongono l’esame delle voci di entrata e di uscita dello stesso; in particolare – qualora dagli atti depositati emergano profili di dubbio – l’esame delle reversali degli incassi e dei titoli di spesa giustificativi dei pagamenti, ovvero i mandati di pagamento dell’Ente e gli altri titoli di spesa non emessi dall’Ente ma eccezionalmente legittimanti il pagamento.