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Giornata RPCT: i chiarimenti di ANAC in ambito di trasparenza e anticorruzione

Nel corso della seconda giornata RPCT protagonisti svoltasi il 1° luglio 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito alcune posizioni in materia di trasparenza e anticorruzione rispondendo alle numerose domande poste dai Responsabili presenti all’incontro; in particolare, tra i tanti, è utile segnalare i quesiti di seguito riportati:

Domande relative alla piattaforma per l’acquisizione dei PTPCT

D: Si può pensare di trasformare la piattaforma per l’acquisizione dei PTPCT in strumento per la formazione del PTPCT, in modo da avere piani più omogenei e più coerenti con la norma e con le linee guida ANAC?

R: Si tratta di una proposta interessante. In generale, ANAC sta valutando nuovi strumenti dedicati alla formazione dei RPCT per il prossimo futuro.


Domande sul tema della giornata: il monitoraggio anticorruzione

D: Quali misure sono ritenute efficaci e quindi devono essere inserite nel Piano? La formazione, certo, ma poi?

R: Il Piano deve contenere la programmazione e la progettazione delle misure, sia generali che specifiche, mediante individuazione delle fasi di attuazione, delle tempistiche di realizzazione, delle responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), gli indicatori di monitoraggio. Le misure generali, unitamente alla trasparenza a cui deve essere dedicata una apposita sezione all’interno del PTPCT, intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure specifiche agiscono invece in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l’incidenza su problemi peculiari.


D: Come si integra il monitoraggio del RPCT con i controlli di primo livello? Con gli altri organismi di controllo?

R: Come precisato nell’allegato 1 al PNA 2019, il monitoraggio di primo livello può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa chiamati all’attuazione delle misure oggetto del monitoraggio. Il monitoraggio di secondo livello dovrà invece essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Questi ultimi, inoltre, affiancheranno il RPCT nella fase del riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio, quale momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Commento RPCT: Per quanto riguarda il monitoraggio come Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna abbiamo anche integrato il PTPCT con il Piano delle Attività (PdA), inserendo le misure anticorruzione e gli obiettivi trasparenza direttamente nel PdA assegnandole ai singoli responsabili, prevedendo target e tempistiche. In questo modo il monitoraggio sull'applicazione e realizzazione delle misure vengono effettuate alle stesse scadenze delle altre attività che devo attuare le strutture, pertanto il monitoraggio viene effettuato 3 volte l'anno, la cadenza inserire del Piano delle attività.


D: Gli enti partecipati da EE.LL. (tutti e/o con quali limiti?) devono adottare sia il modello della legge 231/2001 che il PTPCT? Oppure è sufficiente il modello 231 integrato con le previsioni della legge 190/2012?

R: Come precisato nel PNA 2019, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell’idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all’ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell’ente o di esiti negativi di verifiche sull’efficacia.


D: Buongiorno, sono RPCT di recente nomina di una Agenzia regionale con meno di 15 dipendenti. Condivido che la competenza rende indipendenti, ma poiché spesso i dubbi iniziano dopo una formazione comunque limitata nel tempo e certamente non esaustiva, chiedo all'ANAC di valutare l'opportunità di istituire un ufficio che dia supporto diretto e immediato, al netto delle varie delibere e degli atti dell'autorità che non sempre sono di aiuto nell'immediatezza del problema.

R: Come anticipato dal Consigliere Forteleoni, verrà istituito presso l’Autorità un Ufficio Vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza, le cui competenze specifiche sono in fase di definizione.


D: Se in fase di monitoraggio emerge l'esigenza di rimodulare le tempistiche di attuazione di una misura (per es. emerge che una misura non potrà essere realizzata entro il termine programmato del 30/06 ma si prevede che potrà essere portata a termine entro il 30/12) è necessario modificare il Piano per indicare le nuove tempistiche?

R: È sufficiente indicare le nuove tempistiche nel monitoraggio e specificare le motivazioni che hanno impedito il rispetto delle tempistiche programmate.