Gettoni di presenza consiglieri secondo invarianza di spesa
La Corte Conti Emilia Romagna, con parere 7/2025, ha risposto a quesito finalizzato a conoscere, in relazione all’ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali, ai sensi del D.M. 119/2000, in seguito al passaggio del Comune alla fascia superiore (oltre 10.000 abitanti), se sia o meno necessario tenere conto del principio di invarianza della spesa, ferma restando la decurtazione del 10%, prevista dall’art. 1, c. 54, della L. n. 266/2005, misura strutturale e quindi da confermare rispetto al precedente mandato amministrativo, oppure se si possa prendere come riferimento l’importo del citato D.M., con corretto riferimento al numero degli abitanti attuale. Inoltre, nell’ambito di applicazione del D.M. 119/2000, si chiede se possano risultare applicabili anche le maggiorazioni previste dall’art. 2. Oppure se, considerata l’entrata in vigore dell’art. 1, c. 583-587, L. n. 234/2021, gli aumenti non debbano essere più applicati nemmeno per quanto riguarda i gettoni. Con riguardo all’istanza pervenuta, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, nel merito pronuncia i seguenti principi di diritto: - “per la determinazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali è necessario tenere conto del principio di invarianza della spesa e, quindi, confermare la misura già approvata nel precedente mandato amministrativo, non tenendo conto della modifica di fascia, soltanto nel caso in cui tale modifica concerna il passaggio dalla soglia di abitanti inferiore alle 3.000 unità a quella a tale soglia superiore, ma inferiore alle 10.000 unità; - l’entrata in vigore dell’art. 1, c. 583-587, della L 30 dicembre 2021, n. 234 - che ha previsto aumenti delle indennità di funzione per sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali nei limiti ivi previsti – si riferisce esclusivamente alle indennità strutturali e non anche ai gettoni di presenza i cui incrementi, oltre alla decurtazione del 10% di cui all’art. 1, c. 54, L. n. 266/2005, in una con le prime soggiacciono al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.