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Gestione RSA e servizi complementari esenti in blocco solo in "global service"

Nel caso in cui i servizi di lavanderia e di ristorazione siano eseguiti da personale dipendente dell'Istituto gestito in appalto, così come ci si avvalga di prestazioni esterne di centralino e manutenzione, non si può parlare di un "global service", con la conseguenza che è possibile riconoscere l'esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n.21) del DPR 633/1972 solo alle singole prestazioni dedotte in contratto, ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dall'articolo 10, nonché in caso di stipula di nuovo contratto nel quale le suddette prestazioni siano incluse. Lo chiarisce la Risposta n. 240/2020 a seguito della richiesta di una Società che intende trasformare un contratto stipulato nel 2016 per la gestione di una RSA di un Istituto religioso in un "global service", includendo i predetti servizi di lavanderia e ristorazione, nonché di prenotazione e manutenzione, tramite anche l'assunzione del personale dipendente o esterno che li svolge.

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21) del DPR 633/1972, sono esenti IVA "21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,.....comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie». Nella risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E, l'Agenzia ha chiarito che l'esenzione in commento:

- "ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende";

- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, "anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo" al soggetto appaltante "il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo";

- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo, prestazioni infermieristiche e riabilitative saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di cui all'articolo 10 del Decreto IVA.

Il principio secondo cui per applicare l'esenzione è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo è stato da ultimo ribadito nella risposta n. 221 del 2019 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.