Gestione rifiuti RAEE al 10% e niente IVA sui premi di efficienza
La Risposta n. 91/2022 chiarisce il trattamento IVA applicabile alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) ed ai premi di efficienza di cui all'articolo 15, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 erogati ai sottoscrittori dell'Accordo di programma tra cui Comuni o imprese affidatarie della raccolta. L'Agenzia sancisce l'applicabilità dell'IVA agevolata al 10% ex n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III allegata al Decreto IVA alle prestazioni di gestione di tali rifiuti, anche se svolte nella qualità di intermediario, mentre non sono rilevanti IVA, in quanto carenti del requisito sinallagmatico, i premi efficienza erogati ai centri di raccolta, anche comunali.
Nel dettaglio, l'Istante è un Consorzio costituito da primarie imprese operanti nel comparto illuminotecnico che si occupa della gestione, mediante raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei RAEE anche per conto terzi.
L'Agenzia, sulla base della normativa IVA e del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ritiene applicabile l'IVA al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei R.A.E.E. in quanto ora espressamente considerati dal legislatore "rifiuti urbani" (cfr. lettera b-ter dell'articolo 183 TUA).
Rispettando le disposizioni del TUA, le prestazioni descritte dal Consorzio (rispettivamente "attività di gestione dei R.A.E.E. domestici rese su incarico e a favore di altri Consorzi"; "attività di gestione dei R.A.E.E. storici domestici rese su incarico e a favore di imprese committenti - c.d. utenti professionali -c.d. servizio "Waste- In"; "l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, recupero, trattamento e smaltimento dei R.A.E.E. domestici di impianti autorizzati, a soggetti terzi"), possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista dal n. 127-sexiesdecies.
Ai fini del riconoscimento di questa aliquota agevolata non si ritengono di ostacolo - nella fattispecie in esame - i chiarimenti resi con la risoluzione n. 55/E del 2007 in tema di "svolgimento diretto" delle attività. Secondo tale risoluzione, i corrispettivi per l'attività di gestione potrebbero beneficiare dell'aliquota IVA ridotta solo quando ".....vengano corrisposti a fronte dello svolgimento diretto da parte del Consorzio di attività di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti."
Medio tempore la definizione di "gestione" prevista al citato articolo 183 del TUA è cambiata, intendendosi ora per gestione "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario", dove l'" intermediario" è (alla lettera l) "qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti".
Anche ai sensi dell'articolo 188 del TUA, allo stato attuale è dunque possibile ritenere l'intermediario un gestore di rifiuti, in quanto soggetto in linea generale agli stessi obblighi e responsabilità.
L'aliquota IVA del 10 per cento è pertanto applicabile anche alle prestazioni di gestione in qualità di "intermediario senza detenzione di rifiuti" nonché alle prestazioni che affida a terzi.
Con riferimento invece alla qualificazione dei c.d. "premi di efficienza" di cui all'articolo 15, comma 3, lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai sensi dell'Accordo di programma sono premi di produttività ovvero importi che i Produttori di AEE sono tenuti ad erogare ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di R.A.E.E. ritirati dai Sistemi collettivi" quali i Consorzi, al fine di rendere più efficiente le attività di raccolta da parte dei "Sottoscrittori" (Comuni ovvero delle imprese affidatarie delle attività di raccolta).
Ciò considerato, relativamente alla fattispecie prospettata, l'Agenzia ritiene che si possa richiamare l'indirizzo interpretativo più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria (in primis con la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013), secondo il quale non sono rilevanti i fini dell'IVA le somme che si configurano come mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale (quali, ad esempio, l'adeguamento ed il miglioramento delle infrastrutture e attrezzature dei Centri di Raccolta) e non quale corrispettivo di una specifica prestazione di servizi ovvero di obbligo di fare, non fare e permettere.
Tenuto conto delle finalità generali di tutela dell'ambiente che si prefigge la normativa in questione, da realizzarsi anche mediante la promozione di una raccolta dei rifiuti più efficiente, cui di fatto mirano i "premi di efficienza", l'Agenzia conclude quindi che queste somme siano delle erogazioni di denaro non soggette a IVA ai sensi dell'articolo 2 del Decreto IVA.