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Gestione rifiuti: nella base imponibile il contributo a riduzione del corrispettivo

Nel caso in cui un ente pubblico eroghi un contributo al soggetto erogatore del servizio rifiuti affinché questi riduca il costo applicato ai Comuni e quindi le tariffe all'utenza, si ha una integrazione del corrispettivo che concorre alla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del DPR 633/1972. Lo chiarisce la Risposta n. 743/2021 dell'Agenzia delle entrate.

La Società chiedeva se fosse corretto, trattandosi di contributi che decurtano di fatto il corrispettivo, esporre lo stesso in fattura al valore lordo assoggettandolo interamente ad IVA, decurtato del valore di spettanza indicato separatamente "fuori campo IVA".

L'Agenzia evidenzia che, ai fini della soluzione della problematica prospettata nell'istanza di interpello - riguardante la corretta modalità di fatturazione del corrispettivo dovuto, a titolo di conguaglio, per la gestione del servizio di raccolta rifiuti - occorre, in primo luogo, verificare se il contributo erogato al gestore unico del servizio costituisca o meno un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto dai Comuni al soggetto affidatario del servizio e, quindi, se il predetto ammontare concorra o meno alla formazione della base imponibile IVA della prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani resa dal soggetto sovvenzionato.

Secondo l'orientamento della giustizia europea, ai fini dell'inclusione nella base imponibile IVA di una sovvenzione, occorre che:

-la sovvenzione deve essere specificatamente versata all'operatore sovvenzionato affinché quest'ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato;

-che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest'ultima.

In sostanza, occorre verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio a un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di convenzione (in tal senso, Cassazione, sentenza 4 agosto 2020, n. 16660, Cassazione sentenza 30 luglio 2007, n. 16827).

Nel caso di specie, il finanziamento al gestore unico del servizio di raccolta di rifiuti consente di praticare ai Comuni fruitori del servizio di raccolta rifiuti un prezzo inferiore a quello che lo stesso gestore applicherebbe in mancanza del finanziamento di cui trattasi.

Conseguentemente, il finanziamento percepito dal gestore unico del servizio di raccolta rifiuti urbana, essendo direttamente connesso con il prezzo praticato dal predetto prestatore del servizio, costituisce un'integrazione parziale del corrispettivo dovuto al gestore e, in applicazione dei principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla Corte di Cassazione, concorrerà alla formazione della base imponibile IVA della prestazione di servizio di raccolta di rifiuti.

Va evidenziato che, nel caso di specie, la Regione assegnava all'ATO dei contributi per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero, successivamente riversati al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti. La legge regionale specificava che "i contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio di cui all'articolo 203, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico degli utenti", mentre la convenzione tra e società stabiliva che "il finanziamento concesso al gestore unico determina una corrispondente riduzione del corrispettivo del servizio d'ambito ad esso spettante".