Gestione plurima del SII: le censure della Corte dei conti
Con le deliberazioni da 15 a 58/2024/PASP, la Corte dei conti Piemonte ha analizzato la costituzione di una NewCo da parte di altre due società che ricoprono rispettivamente il ruolo di gestore unico del SII nel territorio di riferimento e di soggetto gestore operativo di parte del servizio (attualmente in gestione salvaguardata) e proprietario degli impianti.
Nell’ambito dei controlli operati ai sensi dell’art. 5 del TUSP, la Sezione ha in primis sottolineato che “Non si verte, con ogni evidenza, in un caso di acquisto di partecipazioni “in conformità a espresse previsioni legislative” (art. 5, comma 1, Tusp), dal momento che la scelta di costituire la nuova società risulta assunta dalle due partecipate dirette …, con la dichiarata finalità di “superare la suddivisione operativa attualmente esistente [e] riorganizzare la configurazione del servizio” (cfr. il testo dell’Accordo di programma richiamato nella deliberazione consiliare). Si tratta, in altri termini, di una scelta discrezionale, certamente non imposta dalla legge …, volta a conservare, accanto al gestore unico …, la presenza di un gestore operativo del servizio idrico integrato nel territorio …, dopo la scadenza della gestione salvaguardata.”.
Il principale elemento critico dell’operazione prospettata parrebbe dunque essere la frammentazione della gestione del SII che caratterizza il territorio che la società di nuova costituzione andrà a governare per il tramite della capogruppo gestore unico e con il conferimento del ramo d’azienda del socio gestore operativo.
Rispetto alla presenza di diversi soggetti operanti nel settore, il Consiglio di Stato, con deliberazione n. 5237/2020, ha sottolineato che “L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria. La fattispecie prevista dall'art. 147, c. 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa”; tale presupposto non risulterebbe rispettato nel caso di specie in quanto “la presenza di un ulteriore soggetto, nel ruolo di gestore operativo, proprietario di una parte degli impianti e incaricato, fra l’altro, della loro manutenzione ordinaria, non troverebbe più copertura nella gestione salvaguardata ai sensi delle norme vigenti”.
Oltre quanto appena esposto, l’istituzione della nuova società comporterebbe anche la violazione della normativa ex art. 20, co. 2, lett. c) del TUSP, da analizzare in sede di revisione periodica delle partecipazioni, in quanto sussisterebbero, in capo alle Amministrazioni socie, partecipazioni “in società che svolgano attività analoghe e similari a quelle di cui già possiede azioni o quote”. Sull’argomento i giudici contabili si sono più volte esposti, sottolineando che “prima di effettuare la scelta di diventare socio, l’ente dovrebbe effettuare, tra le altre cose, una “analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare che l’ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società “doppione”)”, estendendo tale confronto “ (…) non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio» (C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG; Lombardia/92/2018/VSG del 21 marzo 2018)” (in termini, recentemente, Sez. contr. Lombardia nn. 161/2022 e 51/2023; analogamente, anche Sez. contr. Abruzzo nn. 120 e 123/2023).”. In tal senso, come evidenziato dalla Sezione di controllo per la Lombardia nella deliberazione del 6.11.2019, n. 413, “l'Ente non si può sottrarre, in assenza di deroghe previste espressamente dal legislatore, all'obbligo generale di adozione di un piano di razionalizzazione ricorrendo una o più delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, ivi inclusa la presenza nel proprio portafogli di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe tra loro”.
L’operazione prescelta è stata dunque contestata dalla Sezione in quanto prolungherebbe “l’anomalia di due soggetti partecipati al fine dell’erogazione di un unico servizio”; a ciò si aggiunge il fatto che “l’affidamento del servizio idrico integrato ad un singolo gestore nell’intero territorio … rappresenta una soluzione imposta dalle norme vigenti e dalle decisioni dell’Autorità d’Ambito competente” e “la pur comprensibile volontà dei comuni … di mantenere un ruolo attivo nella gestione operativa del servizio idrico, attraverso un soggetto imprenditoriale a questi riconducibile, incontra inevitabilmente il limite del rispetto, formale e sostanziale, della legge”.