Gestione fiere: AGCM ancora sul punto
Nel bollettino n. 22 del 13/06/2022 l’AGCM ha ribadito coi pareri AS1839 e AS1840 quanto già evidenziato nel parere AS1831 di cui alla ns precedente News del 10.05.2022.
Passando al vaglio i piani di razionalizzazione di due Amministrazioni pubbliche infatti l’Autorità ha ricordato come l’art. 4, co. 7 del TUSP preveda un regime speciale per le fiere disponendo che “sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”.
La citata previsione deve tuttavia essere oggetto di rigorosa interpretazione onde “evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato”.
In tal senso, le due amministrazioni pubbliche in oggetto sono state censurate per la detenzione di una partecipazione indiretta, peraltro da loro non inquadrata come tale, che ha acquisito diverse società aventi ad oggetto “servizi ulteriori, quali quelli dell’allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale” che, sebbene riguardino anche l’organizzazione di fiere, “non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvengono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato”.
Non ritenendole coerenti al disposto dell’art. 4, co. 7, AGCM ha ritenuto che dette partecipazioni “debbano essere oggetto di dismissione”, prevedendo inoltre una razionalizzazione dell’oggetto sociale della partecipazione tramite per renderlo “conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando esso e l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere”.