Gestione di patrimonio pubblico: "ribaltamento costi" in split payment
La Società costituita per il servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costiuita nella forma della società commerciale, ha, normalmente, diritto alla detrazione sugli acquisti ed in particolare, nel caso di specie, dell'IVA addebitata in rivalsa dalle ditte appaltatrici per l'esercizio delle attività delegate, a condizione che tali servizi siano destinati all'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate.
Non è pertinente il richiamo alla risoluzione n. 501963 del 5 agosto 1974, in base alla quale la Società riteneva che, in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria, di nuove realizzazioni e di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà dei Comuni, dovesse considerarsi quale "delegato dell'Amministrazione concedente", con la conseguente indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti. Si tratta infatti di una fattispecie diversa tra i rapporti giuridici sussistenti tra la società ed i Comuni rispetto a quelli richiamati nella circolare.
In particolare, la stessa agisce in qualità di "mandataria senza rappresentanza", quindi deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione. Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l'emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all'articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015) che comporta l'addebito dell'IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Infine, essendo la Società iscritta nell'elenco dei soggetti tenuti ad applicazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti, i fornitori sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall'Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è "debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto". Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge in cui la veste di debitore è attribuita al cessionario o al committente, al quale non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l'operazione imponibile, come invece accade nello split payment dove debitore d'imposta resta il fornitore.
Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale "nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo dell'inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti" (v. articolo 17-ter, comma 1, del Decreto IVA e circolare n. 15/E del 2015).
Lo chiarisce la Risposta n.767/2021 dell'Agenzia delle entrate