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Gestione dello stadio rientra nella concessione servizi pubblici

Il TAR Calabria, con sentenza 1312/2022, ha precisato che la gestione di uno stadio di calcio rientra nelle concessioni di servizi pubblici.

Come rilevato da Giustizia Amministrativa, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario quando si tratti di questioni riferite alla esecuzione di una concessione di servizi pubblici (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/10/2020, n. 23418) e non venga in considerazione l'esercizio di specifici poteri autoritativi previsti da normative di settore.

Sussiste invece la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle procedure di affidamento delle concessioni in relazione alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto concessorio che sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.

Nel caso della gestione di uno stadio di calcio, in tali circostanze, sussiste anche la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di servizi pubblici.