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Gas: IVA 5% anche per i servizi accessori

Con la Risoluzione n. 47/E del 6 settembre 2022 l'Agenzia delle entrate modifica l'orientamento assunto con la Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 - in conformità a quanto chiarito nella circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E e ai successivi documenti di prassi, tra cui le circolari 3 dicembre 2021, n. 17/E e 16 giugno 2022, n. 20/E - che considerava soggette a IVA con aliquota ordinaria i servizi accessori o la quota fissa.

L'Amministrazione finanziaria, interessata da richieste di chiarimento provenienti da molteplici associazioni di categoria ed a seguito dell’analisi dei dettagli forniti in merito alle modalità di fatturazione delle prestazioni oggetto dell’agevolazione, svolge considerazioni che superano parzialmente quanto affermato nella risposta.

In particolare, analizzando la ratio delle disposizioni, l'Agenzia delle entrate conclude che "la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea".

La disposizione consente quindi di assoggettare ad IVA al 5% anche componenti diversi della mera somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori oggetto della Risoluzione.

Non è chiaro se l'intervento in commento riesca a superare anche quanto precisato dalla Risposta n. 284/2022 che aveva assoggettato ad IVA ordinaria i contratti di fornitura di energia termica, che pur in certi casi basati sull'acquisto di gas naturale ed agganciati quindi alle sue quotazioni, non sono definibili come somministrazione in senso stretto e sono stati esclusi dall'agevolazione.

Questo permetterebbe un risparmio per quei Comuni ed enti pubblici dove negli anni sono stati stipulati contratti di fornitura calore diversi dalla somministrazione del gas, ma che hanno subito importanti contraccolpi economici per l'aumento del costo della materia prima da parte dei soggetti affidatari, almeno limitatamente alle quote relative alla fornitura di gas.