← Indietro

Gare semplificate fino al 30 giugno 2023, ma "in deroga" solo fino al 31 dicembre

L'art. 51 del D.L. 77/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Semplificazioni” prorogando, sostanzialmente, le disposizioni ivi contenute al 30 giugno 2023, ma apportando alcune modifiche e disciplinando le procedure indette in pendenza delle due normative.

In particolare, l'art. 51:

- alla lettera a), la modifica dell’articolo 1 intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, per il quale viene aumentata la soglia per gli affidamenti diretti e ridotto il numero di preventivi da richiedere. In particolare, il punto 2) si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro, elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2). Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l’invito deve riguardare almeno dieci operatori;

- la lettera b) modifica l’articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020, che riguarda le procedure sopra soglia, prorogando le disposizioni del D.L. 76/2020 al 30 giugno 2023. Si prevede, tramite un’integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- la lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia;

- la lettera d) modifica l’articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica;

- con la lettera e) si apportano modifiche all’articolo 6 del decreto – legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico.

La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 8, comma 1, che prevede che:

- la consegna dei lavori in via d’urgenza è sempre autorizzata;

- si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;

- si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;

-si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.

La lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 13, comma 1, recante “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi”.

La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 2 precisa, però, che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al comma 3 si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate.