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Gare per il TPL e passaggi di beni: cessione singola e non d'azienda

La cessione dei c.d. «beni essenziali» per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico (autobus, immobili - depositi, uffici, biglietterie - ed altri beni, come arredi, etc.) che i Gestori Uscenti devono obbligatoriamente trasferire al nuovo gestore del servizio, concessionario aggiudicatario della pubblica gara, per espressa disposizione normativa, si configura come cessione di singolo bene e non come cessione di azienda.

Ciò alla luce delle specifiche disposizioni normative regionali, della documentazione concernente il bando di gara per la concessione del servizio di TPL della Regione esaminata e del contesto pubblicistico in cui si svolgono le cessioni in esame. Lo chiarisce la Risposta n. 108/2021, analizzando la fattispecie alla luce della richiesta, da parte della Regione, ma anche di alcuni Gestori, della corretta qualificazione fiscale della cessione dei beni essenziali, se singola cessione (soggetta ad IVA) ovvero cessione di azienda (esclusa).

A prescindere dalla circostanza che si voglia ritenere l'azienda come universitas rerum, iuris o facti, l'Agenzia ricorda come sia necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza della medesima. Questi ultimi si possono individuare nella "organizzazione", nei "beni" e nel loro fine "per l'esercizio dell'impresa"; si tratta, dunque, di una coesione unitaria di elementi - non solo, dunque, "beni" ex articolo 810 del Codice civile- funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, caratterizzati dall'essere destinati ad un fine comune, l'esercizio dell'impresa

Nel caso di specie, si tratta di beni vincolati dalla legge regionale al servizio del TPL, nel senso che tali beni sono destinati allo svolgimento dell'attività di TPL oggetto del contratto di servizio in concessione, per cui l'utilizzo di tali beni è strettamente connesso ed intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica del contratto di concessione che, quindi, costituisce l'elemento necessario ad assicurarne la loro funzionalizzazione all'esercizio del servizio di TPL. In tal senso, la circostanza che il soggetto cedente non sia titolare del suddetto contratto di servizio pregiudica certamente la rilevanza, nel caso in esame, dell'elemento organizzativo e funzionale dei beni all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda il passaggio del personale, l'Agenzia ritiene che sia possibile separare, da un punto di vista concettuale, il trasferimento dei dipendenti dalla cessione di «beni essenziali», in quanto rispondente a logiche diverse dalla necessità di consentire l'espletamento del servizio in concessione: la necessità di garantire la salvaguardia occupazionale trova la sua fonte non già nella libera contrattazione delle parti bensì nelle disposizioni di legge che regolamentano il settore del trasporto pubblico locale ed il cui mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto di servizio.
Di conseguenza, la cessione dei singoli beni tra i gestori, seppur essenziali allo svolgimento del servizio, è assoggettata ad IVA.