Garanzia provvisoria nelle procedure aperte sottosoglia, si applica l’art. 53 o l’art. 106 del D.lgs. 36/2023?
Una Stazione Appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere un parere in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 (affidamenti sottosoglia), in particolare, veniva richiesto se nel caso in cui la stazione appaltante scelga motivatamente di ricorrere alla procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all'art. 53 o all'art. 106 del predetto decreto.
Il MIT con Parere n. 3276/2025 del 27 febbraio ha risposto alla predetta richiesta richiamando il comma 1 dell’art. 53 del D.lgs. 36/2023, citato anche dalla SA richiedente, secondo cui “nelle procedure di affidamento dell'articolo 50, comma 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 (dell'articolo 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta” il supporto Giuridico del MIT ha, pertanto, concluso che “per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la norma di riferimento è l’art. 53 d. lgs n. 36/2023.