Gara pubblica – Offerta economica redatta tramite schermate MePA incomplete
La Sezione I del Tar Calabria, con sentenza nr. 244 del 16/02/2024, ha rigettato il ricorso presentato da un operatore economico contenente la richiesta di annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione procedeva all’aggiudicazione di un appalto.
In particolare il ricorrente lamentava la mancanza, all’interno dell’offerta presentata dall’aggiudicatario, dell’indicazione dei costi della manodopera, con conseguente illegittimità delle determinazioni impugnate, per violazione dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e per vizio di eccesso di potere.
Il disciplinare di gara precisava che: “L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MePA” ma il relativo spazio era stato riservato solo al ribasso offerto, non consentendo invece di inserire i costi aziendali e della manodopera. In un successivo momento la stazione appaltante aveva richiesto all’operatore aggiudicatario l’indicazione dei cosi della manodopera.
Il giudice sovranazionale ha precisato che, laddove sussista l’impossibilità di indicare i costi di manodopera nei moduli predisposti dalla stazione appaltante, “in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2350).In senso contrario non può assume rilievo la circostanza che il modulo fosse modificabile, poiché l’operatore economico si trova nell’incertezza tra l’omettere la specificazione dei costi prescritta dalla legge, stante l’assenza di un apposito spazio, e il rischio, inserendoli, di alterare il modulo appositamente predisposto dall’amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 1 giugno 2020, n. 5780).”