Gara da annullare se non si considera il principio di prossimità degli impianti
Nelle procedure di gara di affidamento del recupero rifiuti urbani, per le quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzata in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato.
Lo ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Parere di Precontenzioso n.146 del 20 marzo 2024 intervenendo in una procedura aperta indetta dall’Azienda Rifiuti Alessandrina spa per l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata nel sito di Castelceriolo (Alessandria).
Per Anac “l’Azienda Rifiuti Alessandrina è tenuta all’annullamento della procedura di gara e, in sede di riedizione della procedura, ad adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assicurando che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato”.
“La formula algebrica descritta nel disciplinare – spiega Anac nella delibera - introduce, nell’ambito dell’offerta economica, un elemento (l’ubicazione dell’impianto) che avrebbe dovuto essere più propriamente valorizzato in sede di offerta tecnica, per ragioni puramente economiche e non già legate alla tutela dell’ambiente. Infatti, per un verso, è lo stesso disciplinare di gara, nella parte relativa alla descrizione del criterio di aggiudicazione, a precisare che la distanza dello stabilimento del concorrente rileva per la determinazione dell’onere di trasporto dei rifiuti a carico della Stazione appaltante e, dunque, del costo complessivo del servizio. Dall’altro, dall’esame dei verbali di gara si evince che qualora l’istante avesse proposto un ribasso percentuale di un solo punto superiore, si sarebbe aggiudicato la gara, con conseguente onere della Amministrazione di trasportare i rifiuti ad una distanza di 150 km dalla propria sede”.
“Il criterio di aggiudicazione della procedura di gara e la formula algebrica non garantiscono – conclude Anac - un’adeguata tutela del principio di prossimità degli impianti di recupero e, dunque, dell’ambiente e, dall’altro, introducono elementi che dovrebbero essere valorizzati in sede di offerta tecnica mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.