GAP: sempre da includere le in house
Numerosi gli episodi in cui la Corte dei Conti Trentino Alto Adige ha rilevato la mancata o incompleta predisposizione del bilancio consolidato, dovuta all’esclusione dal Gruppo Amministrazione Pubblica e dal perimetro di consolidamento di alcune realtà in house, sulla scorta di una percentuale di partecipazione inferiore alle soglie previste e dell’assenza di affidamenti diretti di servizi pubblici locali.
La motivazione è da ricercarsi in una non corretta interpretazione della disciplina di riferimento, rinvenibile nel Principio Contabile Applicato dell’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 e agli artt. 11-bis e ss. del D.lgs. 118/2011.
La procedura prende avvio con la definizione del GAP, all’interno del quale, ai sensi dell’allegato 4/4, devono figurare: “gli organismi strumentali …, gli enti strumentali …, sia controllati che partecipati, e, infine, le società sia controllate che partecipate”.
Come il Collegio non ha mancato di osservare, in fase di prima applicazione il concetto di società partecipata faceva esclusivo “riferimento alle società a totale partecipazione pubblica che svolgono servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuta dalla regione o dall’ente locale”, mentre successivamente “è stato esteso ai soggetti nei quali la quota di partecipazione detenuta dall’ente, direttamente o indirettamente, valutata secondo il criterio della quota di voti, esercitabili in assemblea, sia pari o superiore al 20 per cento (al 10 per cento per le società quotate)”.
Rileva altresì la facoltà, prevista a livello di Principio contabile, “di effettuare una valutazione discrezionale di significatività, allo scopo di inserire nel bilancio consolidato anche enti o società del gruppo che, in base al solo criterio quantitativo, sarebbero da escludere”.
Con decreto dell’11 agosto 2017, inoltre, il MEF ha provveduto all’aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118/2011. Per quanto di interesse in questa sede, al paragrafo 3 dell’allegato 4/4 è stato aggiunto che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione".
Nel merito, la Sezione ha ricordato come la Corte dei Conti Piemonte, nella deliberazione n. 19/2018/PAR, avesse a suo tempo affermato che “l’ampliamento del perimetro del consolidamento si fonda su una valutazione legale di rilevanza, che si discosta dai criteri quantitativi e si ricollega alla natura di società in house o di ente comunque destinatario di un affidamento diretto e, dunque, all’origine pubblica delle risorse gestite dalla società o dall’ente”, e da questo “deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento.”
Inoltre, come stabilito sempre al punto 3 del richiamato Principio contabile, ad eccezione dei casi di affidamento diretto, “sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata”.
In conclusione quindi, secondo il percorso operativo definito dai magistrati contabili, “l’ente … esclude in primis le partecipazioni con quote inferiori all’1% e, successivamente, verifica la rilevanza per le altre società inserite nel GAP, sulla scorta dei parametri contabili, escludendo da tale operazione le partecipazioni nelle in house e nelle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali, sulla base dei vigenti principi contabili, vige la presunzione di rilevanza” (Corte dei Conti Trentino Alto Adige, deliberazioni n. 189/2021/PRSE; 190/2021/PRSE; 194/2021/PRSE)