GAP e Perimetro: chiarimenti della Corte dei Conti su tempistiche di approvazione e direttive
In sede di analisi del bilancio consolidato di un Ente locale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con deliberazione n. 28/2023/PRSE, ha richiamato l’attenzione su due diversi punti relativi alla definizione di GAP e perimetro dell'Amministrazione.
In primis, non rilevando precise indicazioni sui contenuti delle direttive impartite dall’Ente capogruppo alle proprie partecipate oggetto di consolidamento, la Sezione ha rammentato che al “paragrafo n. 3.2, del principio contabile n. 4/4, allegato al d.lgs. n. 118/2011” risulta indicato che “perentoriamente e senza eccezione alcuna, … prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo debba impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, le quali … riguardano modalità e tempi di trasmissione del bilancio d’esercizio degli enti considerati e le informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato”; tale onere si basa sul fatto che “sull’ente capogruppo ricade la competenza – e la correlata responsabilità – di coordinamento di tutte le attività finalizzate alla predisposizione del bilancio consolidato (paragrafo 1, del citato principio contabile).”.
L'assenza di precisazioni da parte dell'Ente in merito a direttive e atti trasmessi agli organismi partecipati parrebbe presupporre, a parere della Corte, che tali direttive “siano state adottate “una tantum” e non più oggetto di valutazione e di comunicazione ai soggetti interessati, circostanza che non appare sufficiente ad assicurare il rispetto della disciplina contabile” sopra indicata.
Ulteriore criticità sollevata dalla Corte è rappresentata dalle tempistiche di adozione della delibera di individuazione del GAP e del perimetro di consolidamento, approvata dall’Amministrazione nel corso del mese di agosto. Richiamando quanto riportato nel principio contabile applicato al bilancio consolidato (“Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è […] predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce”), la Sezione rammenta che “Pur non potendo escludersi, dal tenore letterale della disposizione, che l’ente locale possa deliberare in merito anche successivamente alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, pur mantenendo tale termine ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento, occorre tenere presente che il processo di consolidamento, governato dall’amministrazione pubblica capogruppo, è puntualmente procedimentalizzato in una concatenazione logica di fasi endoprocedimentali esplicitate dettagliatamente nel richiamato principio contabile, tutte preordinate ad assicurare, entro il termine ordinario del 30 settembre, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico dell’Ente comprensivo delle proprie articolazioni organizzative”.
Per garantire i “tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento” e “per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato”, il citato principio contabile, al punto 3.2, “individua nel 20 luglio di ogni anno … il termine ultimo entro il quale i componenti del gruppo devono trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento”. Le tempistiche di approvazione delle delibere contenenti i due elenchi di GAP e perimetro del caso concreto appaiono dunque “piuttosto tardive e, in ogni caso, adottate in tempi incompatibili con le prescrizioni e le finalità del principio contabile sopra richiamato. Ciò denota un presidio non puntuale degli aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati, tenuto altresì conto che “Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo che ne deve coordinare l’attività””.