Galleggiamento Segretario comunale per sedi convenzionate
ARAN ha risposto (AFL 80) al seguente quesito:
Con l’abrogazione dell’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, è sempre prevista la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate nel caso di galleggiamento?
RISPOSTA
No. L’art. 60, comma 8, del nuovo CCNL 16.07.2024 ha disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, comma 3, che prevedeva la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per i segretari di fascia C. Pertanto, il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto l’allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) ha diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrà essere più applicata alcuna decurtazione.
Si evidenzia che le risorse necessarie per dare attuazione a questa disposizione non rilevano ai fini del tetto di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 per espressa previsione.