Galleggiamento Segretari anche sui tempi determinati
In riferimento alla disposizione dell’art. 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.5.2001 secondo la quale “5. Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”;
posta la controversia “se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”
Aran e Organizzazioni sindacali sono giunti alla seguente interpretazione autentica:
La previsione dell’art. 41, c. 5 del CCNL del 16.5.2001 (quadriennio 1998-2001 e biennio 1998-1999) deve essere interpretata nel senso che gli enti assicurano, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che l’allineamento della retribuzione di posizione del Segretario si applichi sia alla retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assunto con contratto a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di posizione di quest’ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.