Funzioni associate e capacità assunzionale: la Corte dei conti sulla spesa di personale rimborsata

Con pronuncia n. 112/2026/PAR, la Corte dei conti Umbria ha chiarito che "la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 33, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 deve ritenersi consentita nel caso in cui la spesa sia rimborsata e, dunque, non impatti effettivamente sui bilanci dell’Ente, ma remuneri esaustivamente lo svolgimento delle funzioni associate svolte dal personale impiegato".

La magistratura contabile ha inoltre precisato che:

- ai fini della corretta determinazione della capacità assunzionale, " dovranno essere sottratte, dalle entrate correnti del Comune, le stesse risorse rimborsate dagli Enti titolari della relativa funzione e non considerate, nel predetto calcolo, tra le spese per il personale".

- la spesa di personale così neutralizzata per l'ente delegato "resta invece rilevante in capo ai soggetti pubblici che hanno rimborsato la spesa in quanto compartecipi dei servizi sociali svolti in modo associato", evitando così che tali costi risultino del tutto esclusi dalla disciplina dei vincoli di finanza pubblica.