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Funzioni amministrative bonifica e rifiuti agli enti locali

Il DL 104/2023 in conversione in legge prevede all’art. 22 norme in materia di rifiuti.

In particolare, come evidenzia l’Ufficio Studi della Camera, l’articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.

La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

La Corte costituzione ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell’ambiente).

La Corte, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di delega di funzioni amministrative e in materia ambientale, ha confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito.

Secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime “ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario” (così come evidenziato anche nella sentenza n. 189 del 2021) che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale.

La sentenza in questione ha avuto un impatto di rilievo se si considera che, negli ultimi anni, così come segnalato anche nella relazione illustrativa del provvedimento, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio. Si veda, solo per citare alcuni esempi, la legge della regione Calabria n. 341 del 2002 o la legge della Regione Umbria n. 24 del 2009, recante la disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, oltre alla già citata legge della regione Lombardia n. 30 del 2006 il cui articolo 5 è stato censurato dalla Corte costituzionale per le ragioni precedentemente esposte.

La disposizione in commento, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica.

Ritornando quindi al contenuto dell’articolo in commento, si segnala che la disposizione contiene delle specifiche previsioni finalizzate a consentire, comunque, un'attività di verifica e controllo delle funzioni delegate, nonché misure organizzative per consentire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni. Si prevede, infatti, che la legge regionale di conferimento disciplini i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni stesse nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.

Da ultimo l’articolo in questione contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso.