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FPV su revisione prezzi materiali

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 155/2022 ha affrontato questione sollevata da Comune sul corretto utilizzo del FPV - Fondo pluriennale vincolato alla luce delle disposizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 91/22. In particolare, il Comune istante ha chiesto se, il combinato disposto del principio contabile e della legge n.91/22, consente di integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato, con altre risorse (entrate dell'esercizio, avanzo di amministrazione) a copertura delle somme relative all'aggiornamento dei prezzari, con il conseguente risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell'esercizio; oppure, se in tali casi, viene a cadere il presupposto sulla costituzione e mantenimento del fondo pluriennale vincolato, come previsto dai principi contabili, essendo modificato il quadro economico totale del progetto ed occorre rifinanziare l'intera opera con risorse dell'esercizio, cancellando, conseguentemente, le somme del quadro economico originario finanziato da fondo pluriennale facendole confluire, a fine esercizio, nell'avanzo di amministrazione

Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si è pronunciata come segue: “Nella fattispecie di cui al punto 5.4.9 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in seguito all’aggiornamento del prezzario previsto dall’art. 26 della Legge n. 91/2022, l’Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell'esercizio.

L’Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell’imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell’obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.