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FPV per il livello minimo di progettazione, si cambia

L'emanando Decreto Ministero Economia e Finanze di modifica ai principi contabili All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi elimina interamente il paragrafo 4.4.8 che attualmente consente la formazione del Fondo pluriennale vincolato per la spese concernenti il livello minimo di progettazione. In particolare attualmente il principio afferma quanto segue:

"Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo".


Di conseguenza, per poter conservare le risorse accantonate a fondo pluriennale vincolato non è più sufficiente bandire la gara; occorre registrare l'obbligazione giuridicamente perfezionata.


Se le risorse per la progettazione sono allocate a Titolo II (in presenza di interventi su opere pubbliche definite nel DUP e finanziate a bilancio) l'accertamento - registrazione giuridica e imputazione contabile - dell'entrata consentirà la formazione del fondo pluriennale vincolato, anche se si tratta di risorse di parte corrente, visto che le stesse entrate correnti non appena sono agganciate ad un'opera diventano "destinate agli investimenti" e quindi rientrano nella disciplina ordinaria del FPV.


Se invece le risorse per la progettazione sono allocate a Titolo I (in mancanza della condizioni di cui sopra), il Fondo pluriennale vincolato potrà formarsi in via ordinaria solo se le risorse - necessariamente appartenenti alle entrata correnti e alle entrate da concessioni edilizie in deroga - dirette a finanziare la spesa sono vincolate. In caso di utilizzo di risorse correnti libere, il FPV potrà formarsi solo in sede di riaccertamento ordinario dei residui, in caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione.

In tale caso si utilizzerà il paragrafo 5.4.2 a) del principio All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, che dispone: "Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce".


In riferimento alla allocazione a Titolo I spesa oppure al Titolo II spesa degli oneri di progettazione, il nuovo paragrafo 5.3.14 All. 4/2 Dlgs 18/2011 e smi prevede:

"Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”

La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell’inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce è registrata con il codice U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.

Affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa".