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FPV già nel bilancio inziale con tre prospetti

La Corte Conti Veneto con delibera n. 346/2024 ha rilevato la mancata valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione e raccomanda il rispetto del principio contabile applicato punto 9.8 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi relativo al prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato, predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il fondo pluriennale vincolato è cumulato, in quanto l’importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi.

Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare contabilmente con trasparenza e attendibilità:

a)la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo frequente presso gli enti locali, dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;

b)il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Con riferimento all’esercizio per il quale è predisposto, ciascun prospetto evidenzia:

a)l’articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio cui il prospetto si riferisce (nell’entrata del bilancio il fondo è articolato in due sole voci, riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);

b)la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per differenza, l’importo del fondo proveniente dal passato destinato ad essere rinviato agli esercizi successivi;

c)la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel corso dell’esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata dall’ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si prevede di assumere nel corso dell’esercizio finanziati con risorse accertate nell’esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi successivi, tale parte del prospetto può non essere compilata. Nei prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione di tali colonne presuppone che l’ente prevede di assumere accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli esercizi successivi.

La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto capitale).

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi della prima colonna rappresentano la previsione dell’importo che, per ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avrà nel rendiconto della gestione dell’esercizio precedente. Tale importo non dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale del bilancio dell’esercizio precedente, in quanto, se nel corso dell’esercizio gli impegni sono imputati correttamente, il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, nella prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma, risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo) dell’esercizio precedente.

Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all’esercizio 2015, l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a 0 se il bilancio di previsione è approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l’importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 è necessario fare riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui, nell’esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati reimputati gli impegni cancellati dall’elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti vincolati cancellati dall’elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere valorizzato l’importo del fondo nella prima colonna del prospetto.

Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli dell’ultima colonna del prospetto relativo all’esercizio precedente, al netto della colonna “imputazione ancora non definita”.

La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta in entrata costituita dalle “Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N”.

Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale vincolato è fondamentale che il sistema informativo contabile dell’ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che è possibile adottare, la più semplice è una sorta di estensione delle procedure previste per la “prenotazione della spesa”, che prevede, all’avvio delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi. A seguito della formalizzazione dell’obbligazione, gli stanziamenti di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale è confermata con l’iscrizione degli estremi dell’impegno (importo, numero e data dell’impegno, esercizio di imputazione).

In tal modo risulta possibile:

-ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota del fondo che è stata effettivamente utilizzata, dalle quote non utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione;

-ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, distinguere la parte del fondo proveniente dall’esercizio precedente destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi. Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Ad essa deve essere aggiunta un’ulteriore quota derivante dalla gestione dell’esercizio;

-garantire l’aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo, attraverso il ribaltamento, all’inizio di ciascun esercizio, di tutte le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.

Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio è approvato prima del 31 dicembre è necessario considerare:

a)gli impegni assunti negli esercizi precedenti già rendicontati, imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

b)gli impegni assunti nel corso dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;

c)gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell’esercizio in corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, gli importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).

La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione è compilata con le stesse modalità indicate per il prospetto relativo al primo esercizio, indicate nell’ipotesi di bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con imputazione all’esercizio cui il prospetto si riferisce.

La terza colonna del prospetto è compilata, per ciascun programma, come differenza tra la prima e la seconda.

Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato nel bilancio è possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non è possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.

Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l’eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.

L’ultima colonna indica l’importo complessivo del fondo pluriennale vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il prospetto si riferisce, ed è pari alla somma degli importi delle colonne dalla terza alla settima.