FPV corrente per il COVID
Sia nella certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, sia nel rendiconto 2020 emerge quest’anno una tipologia di FPV - Fondo Pluriennale Vincolato - che gli scorsi anni è sempre rimasta circoscritta a casi particolarissimi.
Ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, laddove è precisato che “Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Tale riferimento normativo è stato utilizzato in casi molto rari, solo a seguito dell’impossibilità di effettuare la prestazione per fatti sopravvenuti. Ma nella rendicontazione 2020 c’è un altro caso, purtroppo molto attuale: il COVID. Quante prestazioni non sono state effettuate per impossibilità sopravvenuta?
A fini della certificazione Fondo Funzioni Fondamentali, gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2020 finanziate dalle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020.
Stessa cosa ai fini del rendiconto 2020, se una spesa finanziata da risorse correnti libere non si è potuta realizzare per impossibilità sopravvenuta causa Covid. E' comunque necessario motivare tale casi, nelle determine di ricognizione dei residui e nella delibera di riaccertamento ordinario.