Fornitura ordinata verbalmente senza impegno, paga il funzionario
La Corte Campania, con delibera 111/2021, ha affrontato la questione se sia possibile procedere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), al riconoscimento di un debito, assunto in assenza di preventivo impegno di spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, in quanto sottoscritto in violazione del requisito della forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
Il dubbio sorgerebbe, al riguardo, in quanto, secondo la prospettazione dell’ente istante, la disciplina di cui al predetto art. 194, ai fini del riconoscimento di legittimità dei debiti, presupporrebbe l’esistenza di una “obbligazione giuridicamente perfezionata”. Non potendo definirsi tale quella derivante da un contratto stipulato con la pubblica amministrazione in difetto del requisito della forma scritta, in quanto nullo, ne discenderebbe la non applicabilità dell’art. 194 TUEL, trattandosi di disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione.