Formazione praticanti avvocati esente IVA
I corsi di formazione obbligatori per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, tenuti da una società che ha proceduto ad accreditarsi presso il Consiglio Nazionale Forense per l'organizzazione e l'erogazione delle lezioni agli iscritti al registro dei praticanti, avvocati fruiscono dell’esenzione IVA ex art. 10, primo comma, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Risulta rispettato sia il requisito soggettivo, essendo la Società stata riconosciuta (accreditata) da un soggetto pubblico (in relazione alla natura del CNS) competente per materia, sia oggettivo, dato che la società è stata riconosciuta come “Scuola Forense” e pertanto può erogare il corso obbligatorio previsto per l'abilitazione alla professione forense, denominato ''Scuola Forense''. Lo chiarisce la Risposta n. 82/2024.