Forfettari: i contributi covid non fanno superare il limite reddituale
Il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente [...] hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 443/2021 conferma la non concorrenza al limite di cui al predetto art. 54 c. 1 - per l'applicazione del regime forfettario - del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di quelli di medesima tipologia previgenti.
Analogamente al contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il CFP Covid -19 del Decreto Sostegni ha la finalità di: "compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo", e non è soggetto ad imposizione fiscale, non concorrendo alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.
In relazione ai soggetti che applicano il regime forfettario, come precisato al paragrafo 2.1 della circolare n. 5/E/2021, le misure di cui si tratta "non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19", consentendo, precisa l'Agenzia di ritenere che "il CFP COVID-19 del Decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevino ai fini della soglia di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014".
Il contribuente, ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per la fruizione del regime forfettario, non deve quindi includere i contributi a fondo perduto.
La Risposta, come la circolare, non tratta in generale le provvidenze erogate per la pandemia, e si riferisce direttamente ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate.
Tuttavia, stante il collegamento con l'esclusione dei predetti contributi dal reddito, parrebbe doversi giungere a medesima conclusione anche per il contributi erogati dagli enti locali che, ricordiamo, ai sensi dell'art. 10bis del D.L. 137/2020, in quanto: "contributi e ... indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque ...e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione... ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Ricordiamo che i soggetti forfettari non applicano IVA e ritenute sulle fatture emesse ma, nei confronti degli enti locali, restano soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica.