Fondone, variazioni addizionale Irpef 2019 quali effetti sul 2021
Un Comune ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato se l’aumento dell’addizionale comunale Irpef adottato nel 2019, che ha già avuto effetto sulla certificazione Fondi Covid 2020, deve essere valorizzato anche nella politica autonoma 2021. RGS ha risposto NO. Di seguito la motivazione:
“Come precisato nel decreto della certificazione 2021, per la sola Addizionale Comunale all’Irpef i dati di gettito messi a confronto (di fonte F24) sono 2021 (prospettati nella colonna a Accertamenti 2021) vs 2020 (prospettati nella colonna b Accertamenti 2019).
Dal momento che, come conferma codesto ente nella mail cui si fa seguito, nessun altro atto è stato adottato espressamente dall'ente nel 2020 e nel 2021, nella certificazione 2021 la colonna “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d)” in corrispondenza della voce Addizionale comunale IRPEF non deve essere valorizzata”.
Estratto Decreto MEF 28.10.2021 Certifcazione Fondi Covid 2021
Colonna (d) - Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019)
Al fine di monitorare gli effetti sull’esercizio 2021 delle politiche autonome adottate da ciascun ente locale nel biennio 2020-2021, per gli enti che:
- hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020, ipotizzando che le stesse continuino a produrre i loro effetti anche nel 2021, per ciascuna voce sono pre-compilati e automaticamente prospettati dal sistema gli importi relativi alle politiche autonome inserite nella medesima colonna (d) del modello COVID-19 del 2020 e certificate dagli enti, così come eventualmente rettificati in coerenza alle formali comunicazioni trasmesse con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato nell’anno 2021. A tal proposito, si ricorda che con comunicato del 5 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, è stato precisato che i correttivi statistici al modello COVID-19 della certificazione 2020, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021 e che tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.
I dati di cui al periodo precedente, seppur pre-compilati dal sistema, sono comunque modificabili in caso di ulteriori (rispetto a quelle già deliberate nel 2020 con effetti anche sul gettito 2021) politiche autonome adottate nel 2021. Pertanto, gli enti che hanno deliberato nel 2021 ulteriori aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2021, sono tenuti ad indicare, con segno positivo, l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2021 derivante dall’ulteriore aumento di aliquote e/o tariffe, aumentando il valore pre-compilato di un importo pari a tale maggior gettito.
Si precisa, ad ogni buon conto, che i dati relativi alle politiche autonome adottate e certificate dagli enti nel 2020, pre-compilati dal sistema, sono modificabili solo in aumento. Pertanto, per ciascuna voce interessata, qualora le politiche autonome adottate nel 2020 non producano più i loro effetti nel 2021, sono tenuti ad indicare l’importo stimato del minor gettito 2021 rispetto al 2020 nell’apposita colonna (e) Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019).
Si precisa che per la voce “Addizionale comunale IRPEF” non saranno riportate le politiche autonome dell’anno precedente.
- non hanno adottato politiche autonome nell’anno 2020: sono tenuti ad indicare, con segno positivo, l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2021 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe.
In entrambe le casistiche sopra riportate, per nuovi aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2021, gli importi del maggior gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello gli importi del maggior gettito devono essere riportati nella voce dei codici di III livello.
Gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2021 sono tenuti, altresì, ad inserire, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa pre-vigente.
Con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si precisa che le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019. Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello COVID-19-Delibere/2021 con riferimento alla voce “Addizionale comunale IRPEF”, si rimanda al successivo paragrafo B.4.