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Fondone, un errore nel sistema pareggio di bilancio

La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso una importante comunicazione di errore in merito alla certificazione COVID-19 di cui al comma 2 dell’articolo 39, del DL n. 104 del 2020. In particolare:

"Si informa che, da un controllo effettuato sul modello COVID-19, propedeutico alla certificazione di cui al comma 2 dell’articolo 39, del DL n. 104 del 2020, risulta che per la voce riportata nella Sezione 1 – Entrate, voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)”, il dato prospettato e tratto da BDAP – Bilanci Armonizzati includeva erroneamente anche l’importo relativo alla voce di quinto livello, voce E.3.01.02.01.021-COSAP “Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”.
Ciò premesso, in data 20 maggio scorso, il sistema ha operato una modifica, al fine di prospettare nel modello COVID-19 in corrispondenza della richiamata voce di terzo livello E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” l’importo corretto, ovvero il corrispondente dato estratto da BDAP, al netto del valore trasmesso a BDAP per la voce
E.3.01.02.01.021 di cui sopra. L’aggiornamento automatico dei dati nel modello COVID-19 avviene automaticamente per tutti gli enti che hanno acquisito il modello COVID-19 dopo il 20 maggio u.s.
Ciò premesso, da una verifica effettuata risulta che codesto ente ha acquisito il modello COVID-19 entro il 20 maggio scorso. Codesto ente dovrà pertanto effettuare la modifica di cui sopra manualmente. Codesto ente, pertanto, è invitato tempestivamente a:

  • acquisire nuovamente il modello COVID-19, dal Menu Funzionalità “Gestione modello”, funzione di “Acquisizione/Variazione modello” dell’applicativo web di pareggio di bilancio;
  • modificare manualmente, qualora non lo avesse già fatto alla prima acquisizione, la voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-COSAP Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)”, riportando il valore corretto, al netto dell’importo relativo alla voce di quinto livello E.3.01.02.01.021;
  • procedere al successivo invio della certificazione secondo la procedura prevista nel DM n. 59033 del 1/4/2021 consultabile sul sito istituzionale della RGS al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/

A tal proposito, si segnala che per il rispetto del termine perentorio di invio (31 maggio 2021) e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione (stato di “inviato e protocollato”).

Decorso il termine perentorio del 31 maggio 2021 previsto per l’invio del modello della CERTIF. COVID-19, sarà comunque possibile modificare i dati trasmessi e inviare una nuova certificazione entro il 31 luglio 2021, come riportato nel paragrafo C.2 dell’allegato al decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno n. 59033 del 1 aprile 2021."